COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC Bressana Camp. Allievi Regionali B Gir. D gara del 30.01.2011 tra Crema 1908 / Bressana C.U.n. 30 del C.R.L. datato 3.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società AC Bressana Camp. Allievi Regionali B Gir. D
gara del 30.01.2011 tra Crema 1908 / Bressana
C.U.n. 30 del C.R.L. datato 3.02.2011
La società AC Bressana ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la perdita della gara con il punteggio 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica lamentando che : il motivo per la mancata presentazione alla gara è stato dovuto a causa di forza maggiore, in quanto motivi di cautela (presenza di neve) consigliavano di non mettersi in viaggio.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la documentazione allegata al tempestivo ricorso inoltrato non si dimostra idonea a giustificare la mancata presenza, entro il termine previsto, da parte della Bressana Bottarone sul campo di gara. La circostanza che avesse nevicato non implica che, autonomamente, la società di calcio potesse decidere di non intraprendere il viaggio, bensì è previsto che l'assoluta impossibilità sia accertata pubblicamente. Solamente a fronte di tale indubitabile dato di fatto, generalizzato, la mancata presentazione avrebbe trovato giustificazione. Detto stato di fatto comporta che la decisione assunta dal G.S. appaia ineccepibile.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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