COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SS. Sommese Calcio Camp. Eccellenza Girone A Gara del 16-01-2011 tra Sommese / Oltrepo’ C.U. n. 28 del C.R.L. Datato 20.01.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SS. Sommese Calcio Camp. Eccellenza Girone A Gara del 16-01-2011 tra Sommese / Oltrepo' C.U. n. 28 del C.R.L. Datato 20.01.2011 La società Sommese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto la punizione della perdita della gara per 0-3 per aver fatto partecipare il calciatore Diouf Serif Oumar in presunta posizione irregolare per violazione dell'art. 40 comma 11bis delle N.O.I.F. il quale impone la efficacia del tesseramento dei calciatori extra comunitari alla data della comunicazione della F.I.G.C.. La società Sommese ha dimostrato documentalmente che nel caso di specie trattasi di “Giovane di serie”, già tesserato per la AS. Varese 1910, poi concesso a titolo temporaneo alla Olginatese e, infine, previa risoluzione del trasferimento temporaneo, ceduto a titolo definitivo dalla società AS Varese alla società Sommese. In tale caso l'efficacia del trasferimento decorre dalla data di spedizione della raccomandata contenente la lista di trasferimento, che nel caso di specie è stata inviata al competente Comitato Regionale Lombardia in data 15-01-2011. Il giocatore Diouf Serif Oumar alla data della gara contro la SDC Oltrepò disputatasi in data 16-01-2011, aveva dunque titolo per partecipare. Il reclamo deve essere accolto e deve essere ripristinato il risultato del campo di 2 a 2. Tanto premesso ACCOGLIE il reclamo proposto e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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