COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD. Reggina Monzese, Camp. 3° Categ. Gir. A gara del 23-01-2011 tra Fonas / Regina Monzese C.U.n. 22 della delegazione di Monza datato 27-01-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD. Reggina Monzese, Camp. 3° Categ. Gir. A gara del 23-01-2011 tra Fonas / Regina Monzese C.U.n. 22 della delegazione di Monza datato 27-01-2011 La società Reggina Monzese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha inibito il Presidente signor Renda Giuseppe sino al 20-03-2011 lamentando che la sanzione sarebbe ingiusta ed andrebbe annullata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che : le motivazioni addotte in ricorso non apportano elementi tali da confutare il referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova. La documentazione allegata dalla reclamante appare inconferente rispetto all'oggetto posto in decisione. Sentito l'arbitro sul punto, lo stesso conferma la dinamica dell'accaduto. La sanzione adottata appare conforme rispetto all'effettiva responsabilità del signor Renda ed in linea con i criteri adottati da questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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