COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Pol. Amatori 85 Brembate di Sopra Camp. 3° Cat. Girone A Gara del 23.01.2011 tra Sotto il Monte / Amatori 85 Brembate di Sopra C.U. n. 27 della delegazione di Bergamo datato 27-01-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Pol. Amatori 85 Brembate di Sopra Camp. 3° Cat. Girone A Gara del 23.01.2011 tra Sotto il Monte / Amatori 85 Brembate di Sopra C.U. n. 27 della delegazione di Bergamo datato 27-01-2011 La società Pol. Amatori 85 Brembate di Sopra ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato al sig. Masseretti Matteo la squalifica sino al 30.7.2013, al sig. Sangalli Michael sino al 30.9.2011, al sig. Paredi Carlo l'inibizione sino al 27.3.2011, lamentando che vi sarebbero stati due scambi di persona con riferimento agli episodi attribuiti al Sangalli ed il Paredi, in realtà commessi rispettivamente dal sig. Cordoni Marco e dal sig. La Speme Giuseppe. La società reclamante deduce inoltre che le sanzioni comminate al sig. Masseretti Matteo, al sig. Paredi ed al sig. Sangalli, sono ingiuste ed eccessive in relazione alla gravità dei fatti realmente accaduti. A dire della reclamante il Sangalli o chi per esso non ha volontariamente gettato la borraccia verso l'arbitro; il Masseretti non ha sferrato alcuna testata verso l'arbitro, tantomeno con la volontà di colpirlo; il Paredi o chi per esso ha semplicemente seguito l'arbitro che si stava allontanando con l'intento di chiedere spiegazioni. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che : l'arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato che il sig. Sangalli è stato l'autore del lancio di borraccia in sua direzione, con la volontà di colpirlo senza riuscire nell'intento e di aver riconosciuto il Sangalli in quanto aveva la maglia di portiere della reclamante. L'arbitro ha inoltre riconosciuto quale autore del comportamento irriguardoso e minaccioso nei suoi confronti il sig. Paredi dalle caratteristiche fisiche. L'arbitro ha infine riferito che la testata ricevuta di striscio dal Masseretti non gli ha causato conseguenze fisiche di sorta. La gravità dei gesti posti in essere nei confronti del direttore di gara giustifica una lieve riduzione in ordine alla squalifica comminata al Masseretti ed al Sangalli, mentre merita di essere confermata l'inibizione comminata al Paredi. Tanto premesso in parziale ACCOGLIMENTO del reclamo proposto riduce la squalifica comminata al sig. Masseretti Matteo sino al 27.1.2013, al sig. Sangalli Michael sino al 30.7.2011 e conferma nel resto le decisioni del G.S. e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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