COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. Nizza Calcio Camp. Allievi Prov. Girone C gara del 23-12-2010 tra Nizza Calcio / Nord Voghera C.U.n. 27 della delegazione di Pavia datato 10.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società G.S. Nizza Calcio Camp. Allievi Prov. Girone C
gara del 23-12-2010 tra Nizza Calcio / Nord Voghera
C.U.n. 27 della delegazione di Pavia datato 10.02.2011
La società Nizza Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il presidente Pernigotti Celestino sino al 21.03.2011 e comminato la sanzione di Euro 70,00 di ammenda alla società.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
Il reclamo in esame è stato sottoscritto dal Presidente della società Nizza calcio mentre lo stesso era colpito dalla sanzione di inibizione; pertanto, il Presidente ai sensi dell'art. 19 lettera h C.G.S. non era abilitato a sottoscrivere il reclamo avverso la sanzione inflitta alla società, che in conseguenza deve essere dichiarato su tale punto inammissibile. A riguardo della posizione personale di Pernigotti Celestino, la sanzione inflittagli, considerato il contesto nei quali si sono svolti i fatti, può essere ridotta.
Ciò premesso
DICHIARA
inammissibile il reclamo per la parte relativa alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società;
RIDUCE
l'inibizione del Presidente Pernigotti Celestino a tutto il 4.03.2011.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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