COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Menaggio Camp. Promozione girone B gara del 20.02.2011 tra Menaggio / Cabiate C.U. n. 33 del CRL datato 24.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Menaggio Camp. Promozione girone B
gara del 20.02.2011 tra Menaggio / Cabiate
C.U. n. 33 del CRL datato 24.02.2011
La società Menaggio ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione del dirigente sig. Cavigioli Pierluigi sino al 21.08.2013, un punto di penalizzazione alla società Menaggio ed euro 500,00 di ammenda, lamentando che il proprio dirigente non avrebbe colpito l'arbitro al naso con una testata e che la società Menaggio avrebbe prestato la necessaria collaborazione per evitare pericolo all'arbitro stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l'arbitro con proprio supplemento di rapporto del 21.02.2011 ha precisato di essere stato colpito dal dirigente Cavigioli “con una testata volontaria sul naso, causandomi un trauma nasale con gonfiore e dolore”. L'arbitro ha altresì precisato che il Cavigioli, prima di colpirlo con la testata “mi ha letteralmente inseguito per circa dieci metri”. Il Cavigioli, prima di colpire l'arbitro, ha intimato ai dirigenti e giocatori della società Menaggio: “andatevene....ci penso io a questo infame”. L'arbitro, infine, ha precisato che tutta la fase antecedente alla testata, ivi compreso l'ingresso negli spogliatoi del Cavigioli che era stato espulso al diciottesimo del secondo tempo, è avvenuta “senza che qualcuno della sua società si adoperasse per calmarlo e allontanarlo”.
Il rapporto arbitrale trova puntuale riscontro nel certificato del pronto soccorso rilasciato la sera della domenica dall'Ospedale San Raffaele di Milano, ove nella parte relativa alla anamnesi patologica prossima, si legge: “alle ore 16.30 aggredito da persone note. Trauma al naso”; nella parte relativa all'esame obiettivo si legge: “dolore alla palpazione della radice nasale”; nella parte relativa alla diagnosi di dimissione si legge: “contusione della faccia ... prognosi tre giorni s.c. ... antidolorifico al bisogno”.
Tali circostanze valgono a smentire che vi siano state contraddizioni od omissioni nel referto arbitrale che anzi appare coerente e completo nella descrizione obiettiva dei fatti. In particolare, l'arbitro ha chiaramente precisato che l'episodio della testata è avvenuto quando la porta del suo spogliatoio era ancora aperta (cfr: “mentre cercavo di chiudere la porta il sig. Cavigioli mi ha colpito”) ed i due si trovavano l'uno di fronte all'altro: solo “dopo aver subito questa violenza sono finalmente riuscito a chiudere la porta”.
La sanzione applicata al sig. Cavigioli appare dunque proporzionata alla gravità della violenza da lui compiuta contro l'arbitro ed alle conseguenze da questo subite.
Anche le sanzioni dell'ammenda di euro 500,00 e di un punto di penalizzazione a carico della società Menaggio appaiono proporzionate alla totale inerzia della società.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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