COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Villa d’Almè Camp. Giovanissimi Regionali girone C gara del 20.02.2011 tra Villa D’Almè / Calcio Colognese C.U. n. 33 del CRL datato 24.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Villa d'Almè Camp. Giovanissimi Regionali girone C
gara del 20.02.2011 tra Villa D'Almè / Calcio Colognese
C.U. n. 33 del CRL datato 24.02.2011
La società Villa d'Almè ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica del calciatore Gotti Yob per 4 gare lamentando che la spinta da dietro all'arbitro sarebbe stata involontaria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il reclamo è infondato e va respinto.
L'arbitro, infatti, ha chiaramente descritto l'episodio nei seguenti termini: “Egli mi è arrivato alle spalle spingendomi con il petto e mi ha fatto spostare di qualche metro pronunciando frasi ingiuriose”. La forte spinta e le ingiurie escludono che si sia trattato di un fatto involontario.
La sanzione appare, secondo gli usuali criteri per casi analoghi, proporzionata alla gravità del fatto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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