COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Pozzuolo Calcio Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 06-02-2011 tra Acc. Cologno / Pozzuolo Calcio C.U. n. 26 della delegazione di Monza datato 24-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Pozzuolo Calcio Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 06-02-2011 tra Acc. Cologno / Pozzuolo Calcio C.U. n. 26 della delegazione di Monza datato 24-02-2011 La società A.S. Pozzuolo Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Gualtieri Nicolas sino all'1.5.2011, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il predetto calciatore non avrebbe commesso alcun comportamento violento nei confronti dell'arbitro, limitandosi a proferire frasi offensive e blasfeme. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva che dal referto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore non ha commesso alcun gesto violento nei confronti del direttore di gara. A fronte di ciò, si può valutare con minor rigore il comportamento tenuto dal sig. Gualtieri. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Gualtieri Nicolas sino al 20.3.2011. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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