COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 37 del 18/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: ACD Bonate 1951 – ASD Roncola Del 27-2-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 37 del 18/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: ACD Bonate 1951 – ASD Roncola Del 27-2-2011 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 3.3.2011 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società ASD Roncola. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società ACD Bonate 1951 ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni “ ..dal 33° del 2° tempo e fino al termine della gara..” senza un calciatore nato nell’anno 1989; pertanto chiede a carico della società citata l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dal rapporto di gara risulta che la società ACD Bonate 1951, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 1 Clivati Rubens nato il 8-2-89; n° 3 Locatelli Andrea nato il 8-11-90; n° 9 Ina Manuel nato il 20-11-92 Al 1° del secondo tempo ha sostituito il calciatore n° 3 Locatelli Andrea nato il 8-11-90 col n° 13 Panza Silvio nato il 8-1-88; successivamente al 33° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Ina Manuel nato il 20-11-92 col n° 18 Regonesi Mauro nato il 14-7 -1975. La società Bonate 1951 ha inviato proprie deduzioni con le quali sostiene che durante la gara oltre alle sostituzioni sopra indicate ha provveduto (prima della sostituzione del calciatore n° 9 col 18), anche alla sostituzione del calciatore n° 7 col calciatore n° 14 Riva Andrea nato il 10-7-90. Peraltro segnala che all’atto del ritiro dei documenti il proprio dirigente aveva segnalato all’arbitro l’errore (riportato sul foglio consegnato alle società) di trascrizione delle sostituzioni della società Roncola (ne erano avvenute due anziché le tre ivi riportate) e che il direttore di gara evidentemente per sbaglio cancellava oltre alla sostituzione della società Roncola anche la seconda sostituzione della società Bonate. Il direttore di gara sentito in proposito conferma telefonicamente di aver erroneamente trascritto le sostituzioni sia sul rapporto di gara sia sul documento consegnato alle società e quindi con fax (in data 11-3-2011) invia la cronologia delle sostituzioni, così come avvenute, le quali confermano quanto sostenuto dalla società Bonate: per tal motivo la gara si è quindi disputata regolarmente. Tra l’altro pare davvero illogico che il dirigente responsabile della società Roncola così come puntualmente dagli atti di gara (nota consegnata dall’arbitro a fine gara peraltro pasticciata e corretta) ha rilevato l’eventuale violazione, non abbia invece notato che sul campo e durante la gara la società avversaria ha effettivamente provveduto alla effettuazione di tre sostituzioni e non di due come riportato sul citato documento. Qualora fosse ancora necessario è il caso di ricordare che l’articolo uno del codice di giustizia sportiva dispone che “ Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il reclamo è quindi infondato e va rigettato. PQM DELIBERA a) di confermare il risultato conseguito sul campo, vale a dire: ACD Bonate 1951 – ASD Roncola 0-0. b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata
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