COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Binago Calcio – camp. III categoria – gir. B gara del 24.2.2011 tra Binago / Concagnese C.U. n. 31 della delegazione di Como datato 3.3.2011.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Binago Calcio – camp. III categoria – gir. B
gara del 24.2.2011 tra Binago / Concagnese
C.U. n. 31 della delegazione di Como datato 3.3.2011.
La Società ASD Binago Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 500,00, lamentando che i petardi e i fumogeni richiamati nella delibera impugnata non sarebbero mai entrati nell'impianto ove si è disputata la gara, trattandosi di materiale utilizzato nel corso di una festa tenutasi in una palestra confinante con detto impianto.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che la ricostruzione dei fatti dedotta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro e non può essere considerata idonea a confutare i fatti descritti nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, da quale si evince che i sostenitori della reclamante, nel corso della gara in oggetto, hanno esploso petardi e acceso fumogeni. Tale ricostruzione, peraltro, è stata confermata dal direttore di gara, il quale, sentito a chiarimenti, ha altresì precisato che il capitano del Binago Calcio si è recato verso la tribuna per cercare di convincere i propri sostenitori a cessare il suddetto comportamento.
Si rileva, infine, che la sanzione comminata dal G.S. risulta del tutto legittima ai sensi dell'art. 12 C.G.S.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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