COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Clusone Camp. Juniores Reg. gir. D Gara del 26-02-2011 tra Clusone / Ponteranica C.U. n. 34 del CRL datato 3-03-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Clusone Camp. Juniores Reg. gir. D Gara del 26-02-2011 tra Clusone / Ponteranica C.U. n. 34 del CRL datato 3-03-2011 La società Clusone ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Bosio Fabio per 5 gare lamentando l'eccessività della sanzione inflitta dal G.S. in relazione ai fatti che a proprio dire si sarebbero realmente verificati. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito in audizione il presidente della società reclamante, esaminati gli atti di gara in particolare il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, rileva che il calciatore Bosio Fabio si è reso responsabile, oltre che di un fallo violento nei confronti di un avversario, anche di una colluttazione con lo stesso interrotta solo dall'intervento del direttore di gara e dei rispettivi compagni. Tale condotta merita la sanzione inflitta in prime cure, squalifica irrogata altresì nella stessa misura del calciatore avversario. Pertanto va confermata la decisione del G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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