COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FC Indor Livigno Camp. Calcio a 5 serie D gir. E Gara del 2-03-2011 tra Indor Livigno / Villa Albese C.U. n. 36 del CRL datato 16-03-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società FC Indor Livigno Camp. Calcio a 5 serie D gir. E
Gara del 2-03-2011 tra Indor Livigno / Villa Albese
C.U. n. 36 del CRL datato 16-03-2011
La società FC Indor Livigno ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla predetta società la sanzione della perdita della gara in oggetto per 0 – 6, lamentando che le infiltrazioni d'acqua che hanno impedito lo svolgimento della gara sarebbero imputabili a cause di forza maggiore, costituita da un innalzamento della temperatura, che avrebbe determinato lo scioglimento della neve e, dal fatto che la struttura sede del campo da gioco sarebbe di nuovissima costruzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che lo stesso è stato inviato alla controparte, rileva: che i fatti dedotti a fondamento del reclamo sono privi di qualsiasi riscontro e, in ogni caso, non costituirebbero di forza maggiore.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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