COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Crespi Morbio Camp. Allievi Prov. gir. B Gara del 20.02.2011 tra Stella Azzurra / Crespi Morbio C.U. n. 30 della delegazione di Milano datato 24-03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Crespi Morbio Camp. Allievi Prov. gir. B Gara del 20.02.2011 tra Stella Azzurra / Crespi Morbio C.U. n. 30 della delegazione di Milano datato 24-03.2011 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale (art. 46 comma 4 del C.G.S.), che il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n.30 datato 24-03-2011 della delegazione di Milano e che il reclamo è stato proposto con lettera consegnata a mano il 16-03-2011 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme federali Tanto premesso e ritenuto DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it