COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Luppino Domenico in proprio Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 20.03.2011 tra Gescal Boys / Seguro C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Luppino Domenico in proprio Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 20.03.2011 tra Gescal Boys / Seguro C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 24.03.2011 Il signor Luppino Domenico ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato sino 31.12.2011, senza allegare la prova dell'avvenuto versamento della tassa, ai sensi dell'art. 46 comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che ai sensi dell'art. 46 comma 5 del C.G.S. i reclami devono essere corredati dell'attestazione di versamento della relativa tassa sotto pena di inammissibilità del reclamo stesso. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto
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