COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. S. Rita Vedetta Camp. 3° Categoria Gir. D gara del 3.04.2011 tra Assaghese Calcio / Santa Rita Vedetta C.U. n. 36 della delegazione di Milano datato 7.04.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.S. S. Rita Vedetta Camp. 3° Categoria Gir. D
gara del 3.04.2011 tra Assaghese Calcio / Santa Rita Vedetta
C.U. n. 36 della delegazione di Milano datato 7.04.2011
La Società A.S. S. Rita Vedetta ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. Massimiliano Pellegrino fino al 30.10.2011 chiedendo una riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato .
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti rileva quanto segue : come chiaramente descritto e riportato nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, il sig. Massimiliano Pellegrino, a gioco fermo, abbandonava la propria panchina e entrando sul terreno di gioco si avvicinava a un calciatore avversario e lo colpiva con uno schiaffo al volto non violento. Il colpo inferto non causava alcuna conseguenza fisica al calciatore colpito. Alla notifica del provvedimento disciplinare il sig. Massimiliano Pellegrino abbandonava immediatamente il terreno di gioco.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto anche del ruolo ricoperto dal sig. Massimiliano Pellegrino, degli abituali criteri di valutazione di questa Commissione e della sosta estiva, la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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