COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Anzano del Parco Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 24.03.2011 tra Nuova Casa della Gioventù / Anzano del Parco C.U. n. 36 della delegazione di Como datato 07.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Anzano del Parco Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 24.03.2011 tra Nuova Casa della Gioventù / Anzano del Parco C.U. n. 36 della delegazione di Como datato 07.04.2011 La società Anzano del Parco ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale sono stati squalificati i giocatori Giuliani Mirko sino al 31.08.2011 e Franchi Maurizio sino al 31.08.2011 e inibiti i dirigenti Fumarola Angelo sino al 30.06.2011 e Colucci Alessandro sino al 31.12.2011 lamentando che le sanzioni sarebbero eccessive in relazione ai fatti realmente verificatisi. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti rileva : il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Il G.S., infatti, ha eseguito ulteriori accertamenti, rispetto al referto del direttore di gara, sulla gara in oggetto, dai quali è emersa la conferma in ordine alla censurabile condotta tenuta a parte dei giocatori e dirigenti sanzionati nei confronti dell'arbitro. Inoltre, come è noto, il referto dell'arbitro costituisce fonte di prova primaria e privilegiata. Si rileva, altresì, che dal reclamo proposto dalla società Anzano del Parco non emergono elementi tali da poter mitigare le sanzioni inflitte. Occorre, infine, rilevare che le sanzioni comminate dal G.S. corrispondono ai criteri di valutazione adottati da questa Commissione in fattispecie analoghe a quella in esame. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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