COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Calcinatese Camp. 2° Categoria Gir. Z gara del 10.04.2011 tra Calcinatese / Casbeno Calcio C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 14.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Calcinatese Camp. 2° Categoria Gir. Z gara del 10.04.2011 tra Calcinatese / Casbeno Calcio C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 14.04.2011 La società Calcinatese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Giudice Alessio a tutto il 31.12.2011 lamentando che la misura della sanzione appare eccessiva, contestando specificatamente l'applicazione dell'art. 3 comma 2 C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti rileva : esaminato il rapporto ed il relativo supplemento si evince che il direttore di gara è risultato oggetto di gravi comportamenti ai suoi danni, perpretati da calciatori della società reclamante che, volutamente, li hanno commessi celando la propria identità. Il signor Alessio Giudice, capitano della A.S. Calcinatese veniva espulso in occasione del concitato finale di gara. Il suo atteggiamento successivo alla sanzione comminata, non soltanto non è risultato idoneo alla sua funzione ma, avallando di fatto, con il suo silenzio, la condotta tenuta dai suoi compagni di squadra, rimasti sconosciuti, ha determinato la legittimità, da parte del G.S., dell'applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 2 C.G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e conferma la squalifica di Alessio Giudice a tutto il 31.12.2011. Si dispone l'addebito della relativa tassa.
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