COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Opera Camp. Juniores Reg. Gir. G gara del 26.03.2011 tra Opera / Casalmaiocco C.U. n. 40 del CRL datato 07.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Opera Camp. Juniores Reg. Gir. G gara del 26.03.2011 tra Opera / Casalmaiocco C.U. n. 40 del CRL datato 07.04.2011 La società Opera ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato ai calciatori Cifarelli Dario e Schiavone Giovanni la squalifica sino al 24.12.2011 e alla società l'ammenda di Euro 600,00 e squalifica del campo per una gara, lamentando che tali sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità dei fatti avvenuti. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Opera, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: L'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha precisato che il calciatore Schiavone non ha tenuto un comportamento violento nei suoi confronti, bensì ha appoggiato le mani sul suo petto nell'intento di protestare, oltre ad insultarlo e a gettare la maglia in segno di stizza e che il calciatore Cifarelli lo ha insultato per essere stato espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo senza causare conseguenze fisiche. L'arbitro ha invece confermato il comportamento tenuto dal pubblico (sputi nei suoi confronti, fumogeni, petardi). Alla luce di ciò, meritano di essere mitigate le squalifiche comminate ai calciatori, mentre merita di essere confermata la sanzione comminata alla società reclamante per le intemperanze del pubblico. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore Cifarelli Dario sino al 26.7.2011, ed al calciatore Schiavone Giovanni sino al 26.6.2011. Conferma per il resto le decisioni del G.S. Dispone l'accredito della tassa alla reclamante se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it