COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Atletico C.V.S. Camp. Juniores Reg. Gir. G gara del 05.04.2011 tra A.C. Crema / A.S. Atletico C.V.S. C.U. n. 41 del CRL datato 14.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Atletico C.V.S. Camp. Juniores Reg. Gir. G gara del 05.04.2011 tra A.C. Crema / A.S. Atletico C.V.S. C.U. n. 41 del CRL datato 14.04.2011 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che : i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale ( art. 46 comma 4 del C.G.S. ); che il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 41 del CRL in data 14.04.2011; che il reclamo, come si evince dalla ricevuta di invio della posta elettronica, è stato trasmesso alla presente C.D. in data 22.04.2011, cioè oltre il termine di cui al predetto art. 46 comma 4 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INNAMMISSIBILE il reclamo coma sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it