COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Viggiù Calcio Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 6.03.2011 tra Viggiù Calcio / Pol. Ceresium Bisustum C.U. n. 31 della delegazione di Varese datato 31.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Viggiù Calcio Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 6.03.2011 tra Viggiù Calcio / Pol. Ceresium Bisustum C.U. n. 31 della delegazione di Varese datato 31.03.2011 La società Viggiù Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha respinto il reclamo promosso tempestivamente e relativo alla posizione irregolare del calciatore Lagreca Andrea, impiegato dalla Ceresium Bisustum nella gara in oggetto, perciò chiedendo l'applicazione del disposto di cui al C.G.S. art. 17 comma 5 lettera a), lamentando un'errata interpretazione della normativa vigente da parte del G.S. che non ha tenuto conto della consapevolezza da parte della Ceresium Bisustum del tesseramento irregolare, traendone ingiusto beneficio. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come puntualmente riportato nella decisione del Giudice Sportivo il tesseramento del calciatore Lagreca Andrea a favore della società Pol. Ceresium Bisustum è stato ratificato con decorrenza 1.02.2011. Da quella data la posizione del calciatore è da considerarsi, a tutti gli effetti, regolare. Soltanto successivamente è intervenuta la revoca del tesseramento (provvedimento del 14.03.2011 con effetto a decorrere dai cinque giorni successivi) e, pertanto, non essendo né prevista, né sancita alcuna retroattività della norma menzionata, alla data dello svolgimento della gara, la posizione del calciatore Lagreca Andrea è, a tutti gli effetti, da considerarsi regolare. Irrilevante appare la denunciata malafede peraltro non provata, del tutto eventuale da parte della società che ha fruito delle prestazioni sportive del tesserato. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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