COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Naz. S. Ambrogio Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 10.04.2011 tra Viggiù 1920 / Naz. S. Ambrogio C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 14.04.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Naz. S. Ambrogio Camp. 3° Categoria Gir. B
gara del 10.04.2011 tra Viggiù 1920 / Naz. S. Ambrogio
C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 14.04.2011
La società Naz. S. Ambrogio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inflitto le sanzioni della perdita della gara per 0 – 3 e l'ammenda di euro 500,00, chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione dell'ammenda.
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo pervenuto è stilato su foglio di carta non intestato e privo di qualsiasi timbro che dia conto della provenienza dell'atto. Rilevato inoltre che il documento è altresì privo di sottoscrizione per quanto premesso
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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