COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.D. Metanopoli Camp. Allievi Prov. Gir. C gara del 17.04.2011 tra Metanopoli / Ausonia C.U. n. 38 della delegazione di Milano datato 21.04.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.C.D. Metanopoli Camp. Allievi Prov. Gir. C
gara del 17.04.2011 tra Metanopoli / Ausonia
C.U. n. 38 della delegazione di Milano datato 21.04.2011
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società A.C.D. Metanopoli; rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul C.U. n. 119/A della F.I.G.C. datato 17.01.2011 trascritto sul C.U. n. 30 del 3.02.3011 del Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 27.04.2011 e che il provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul C.U. n. 38 della delegazione di Milano in data 21.04.2011. Pertanto, oltre il termine regolamentare.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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