COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. Viggiù Calcio Camp. 3° categoria Gir. B gara del 10.04.2011 tra A.S.D.Viggiù Calcio / Naz. S. Ambrogio C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 14.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. Viggiù Calcio Camp. 3° categoria Gir. B gara del 10.04.2011 tra A.S.D.Viggiù Calcio / Naz. S. Ambrogio C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 14.04.2011 La Società A.S.D.Viggiù Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato: di squalificare il calciatore Gnata Simone sino a tutto il 14.11.2011; di squalificare il tecnico Mastrodonato Carlo sino a tutto il 14.06.2011; di inibire il dirigente Caverzasio Osvaldo sino a tutto il 14.06.2011; di comminare alla società la sanzione dell'ammenda di euro 500,00; di comminare alla società la sanzione della perdita della gara per 0-3. La Società A.S.D. Viggiù Calcio nega che il proprio calciatore Gnata Simone abbia dato un pizzicotto all'arbitro sulla nuca, asserisce che i tesserati Mastrodonato e Caverzasio sono intervenuti al solo scopo di dividere i rissanti e, infine, contesta la legittimità della decisione del direttore di gara relativa alla sospensione della gara, affermando la sussistenza di un numero di calciatori in campo sufficiente per il proseguimento della partita. La Società attraverso il reclamo chiede una riduzione delle sanzioni disciplinari inflitte ai propri tesserati, la ripetizione della gara e la riduzione della sanzione pecuniaria che ha colpito la Società. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all'art. 42 n. 5 del C.G.S., sentita la reclamante, rileva: il direttore di gara riferisce nel suo rapporto in modo assolutamente chiaro e preciso di essere stato attinto da un forte pizzicotto sulla nuca da parte del calciatore Gnata Simone, pizzicotto che gli ha procurato un intenso dolore. Tale comportamento merita severa censura e, quindi, appare del tutto adeguata alla gravità del fatto la sanzione inflitta dal G.S. A riguardo della decisione di sospendere la gara, la decisione arbitrale è da considerarsi del tutto corretta: infatti dal supplemento di rapporto, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante risulta, che a seguito degli episodi di rissa avvenuti sul campo, il numero di calciatori delle due squadre meritevoli di espulsione era tale da non consentire il proseguimento della partita. Per quanto concerne le sanzioni inflitte ai sigg. Mastrodonato e Caverzasio, il referto arbitrale riporta che gli stessi inizialmente intervenivano per placare gli animi ed a gara sospesa si riattivavano per riportare la calma. L'arbitro aggiunge che nel frattempo i due tesserati sono stati coinvolti attivamente in uno dei focolai in cui si è articolata la rissa. Nella valutazione complessiva del comportamento tenuto dai sigg. Mastrodonato e Caverzasio non può non considerarsi il contesto nel quale i fatti si sono generati e quale sia stata la prevalente finalità della loro condotta. Pertanto nei loro confronti le sanzioni inflitte possono essere ridotte. In relazione alla sanzione pecuniaria inflitta alla Società, la stessa può essere attenuata in considerazione della circostanza che i suoi dirigenti hanno tenuto un comportamento diligente ed attivo per evitare ulteriori situazioni di pericolo: ciò si ricava dal contenuto del referto arbitrale, ove si legge che dirigenti della società Viggiù Calcio sono intervenuti prontamente ed hanno fermato ai cancelli alcuni sostenitori della società Sant'Ambrogio, i quali tentavano di entrare sul terreno di gioco Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare Territoriale RIDUCE la squalifica al tecnico Mastrodonato Carlo sino al 13.05.2001; l'inibizione al dirigente Caverzasio Osvaldo sino al 13.05.2011; la sanzione dell'ammenda alla società A.S.D. VIGGIU' CALCIO ad euro 300,00. Conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo.
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