COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S Buguggiate Camp. 1° Categoria Gir. A gara del 17.04.2011 tra Cerro Maggiore / Buguggiate C.U. n. 42 del CRL datato 21.04.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.S Buguggiate Camp. 1° Categoria Gir. A
gara del 17.04.2011 tra Cerro Maggiore / Buguggiate
C.U. n. 42 del CRL datato 21.04.2011
La società Buguggiate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Baratelli Josè per 3 gare, lamentando che la sanzione inflitta risulta eccessiva rispetto al comportamento del calciatore.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che tenuto conto del referto arbitrale fonte privilegiata di prova il calciatore nell'occasione, ha adottato nei confronti dell'arbitro un comportamento oltraggioso tale da meritare la sanzione applicata dal G.S.
Questa Commissione ritiene la squalifica congrua ai criteri adottati per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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