COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.P.D. Ceresium Bisustum Camp. Allievi Prov. Gir. B gara del 17.04.2011 tra Brebbia / Ceresium Bisustum C.U. n. 34 della delegazione di Varese datato 21.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.P.D. Ceresium Bisustum Camp. Allievi Prov. Gir. B gara del 17.04.2011 tra Brebbia / Ceresium Bisustum C.U. n. 34 della delegazione di Varese datato 21.04.2011 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società A.P.D. Ceresium Bisustum, rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 119/A della F.I.G.C. datato 17.01.2011 trascritto sul C.U. n. 34 datato 3.03.2011 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo proposto è pervenuto presso la sede del CRL il 27.04.2011 e che la sanzione oggetto del presente reclamo è stata pubblicata sul C.U. n. 34 della delegazione di Varese datato 21.04.2011 pertanto, il reclamo proposto è inammissibile. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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