COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Oratorio Lainate Ragazzi Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 10.04.2011 tra Rescaldina / Orat. Lainate C.U. n. 38 della delegazione di Legnano datato 14.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Oratorio Lainate Ragazzi Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 10.04.2011 tra Rescaldina / Orat. Lainate C.U. n. 38 della delegazione di Legnano datato 14.04.2011 La società Oratorio Lainate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Germana Andrea fino al 31.10.2011 ed inibito il dirigente Pirovano Carlo fino al 23.05.2011 nonché squalificato l'allenatore Ferrara Roberto fino al 23.05.2011, lamentando che il calciatore si è limitato a protestare senza impedire in alcun modo al direttore di gara di salire sull'autovettura per allontanarsi dall'impianto sportivo. La reclamante sostiene inoltre che l'allenatore ed il dirigente accompagnatore non hanno in alcun modo proferito frasi irriguardose, offensive o minacciose nei confronti dell'arbitro limitandosi a chiedere chiarimenti in merito al suo operato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: da rapporto arbitrale, fonte primaria di prova, si rileva inequivocabilmente che il Ferrara ed il Pirovano hanno proferito frasi offensive nei confronti dell'arbitro. Emerge inoltre che il calciatore Germana al termine della gara ha avuto un diverbio con l'arbitro nel corso del quale, come ha confermato l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha impedito allo stesso di salire sull'auto per uscire dall'impianto sportivo. Considerata la gravità dei comportamenti sopra descritti meritano di essere confermate le sanzioni comminate dal G.S. al Ferrara ed al Pirovano, mentre merita una lieve riduzione la squalifica comminata al Germana. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore Germana Andrea fino al 30.09.2011 e conferma per il resto le decisioni del G.S. disponendo l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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