COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Calcio San Giorgio Camp. Giovanissimi Prov. Gir. D gara del 03.04.2011 tra A.C. Ossola / Calcio San Giorgio C.U. n. 38 della delegazione di Legnano datato 14.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Calcio San Giorgio Camp. Giovanissimi Prov. Gir. D gara del 03.04.2011 tra A.C. Ossola / Calcio San Giorgio C.U. n. 38 della delegazione di Legnano datato 14.04.2011 La società Calcio San Giorgio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Fabio Marcato per 2 gare, ha inibito il dirigente Patrizio Marcato fino al 16.05.2011 e ha comminato alla società l'ammenda di euro 40,00 per mancanza dei dati anagrafici completi sulla distinta dei giocatori chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni comminate. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preliminarmente rileva l'inammissibilità del ricorso avocato in relazione alla posizione del calciatore Fabio Marcato e all'ammenda di euro 40,00 comminata alla società reclamante. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 CGS non sono infatti impugnabili in alcuna sede, ad eccezione delle impugnazioni del Presidente Federale e sono immediatamente esecutivi, le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate e i provvedimenti pecuniari non superiori a euro 50,00 comminati alle società partecipanti al campionato di appartenenza della reclamante. Infine per quanto riguarda l'inibizione comminata al dirigente del Calcio San Giorgio sig. Patrizio Marcato, visto il comportamento non regolamentare dallo stesso tenuto nei confronti del direttore di gara, tra l'altro chiaramente descritto nel referto arbitrale, la sanzione inflitta dal G.S. è congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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