COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico di Ambrogio MORETTI Presidente della US CARCOR, Giovanni CRUGNOLA, Segretario della US CARCOR, Carlo RESTELLI Presidente della AS REAL CESATE, Pasquale VAGHI Direttore Generale della AS REAL CESATE, Patrizio GARINI Presidente ASD AMOR SPORTIVA, Marino CERIANI Presidente della US AURORA CANTALUPO, Alberto AFFETTI Presidente della USD CASTELLANZESE 1921, Gianluigi CANDIANI Presidente della GS CERRO MAGGIORE CALCIO, Umberto COLOMBO presidente dell’AC GORLA MINORE, Cesare CASATI Presidente dell’AC MAZZO 1980, Michele PAGANO Presidente della AC RESCALDA, Giuliano ALZATI Presidente della UC SOLBIATESE, nonché delle società US CARCOR, AS REAL CESATE, ASD AMOR SPORTIVA, US AURORA CANTALUPO, USD CASTELLANZESE 1921, GS CERRO MAGGIORE CALCIO, AC GORLA MINORE, AC MAZZO 1980, AC RESCALDA ed UC SOLBIATESE. Il Procuratore Federale con atto del 18.4.2011 deferiva i soggetti indicati per i seguenti fatti: • • Ambrogio MORETTI e Giovanni Crugnola rispettivamente Presidente e Segretario della US CARCOR per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione agli Artt. 11, comma 1, lett. M) e 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché delle disposizione pubblicate sul CU n. 1 stagione agonistica 2009/2010 del settore giovanile scolastico (punto 9.3 lett. C) pag. 128 in quanto organizzavano nel periodo compreso tra il 01/05/2010 ed il 29/05/2010 vari tornei riservati alle categorie giovanissimi senza la prescritta preventiva autorizzazione; • Carlo RESTELLI Presidente della AS REAL CESATE, Pasquale VAGHI Direttore Generale della AS REAL CESATE, Patrizio GARINI Presidente ASD AMOR SPORTIVA, Marino CERIANI Presidente della US AURORA CANTALUPO, Alberto AFFETTI Presidente della USD CASTELLANZESE 1921, Gianluigi CANDIANI Presidente della GS CERRO MAGGIORE CALCIO, Umberto COLOMBO presidente dell’AC GORLA MINORE, Cesare CASATI Presidente dell’AC MAZZO 1980, Michele PAGANO Presidente della AC RESCALDA, Giuliano AZZATI Presidente della UC SOLBIATESE, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione agli Artt. 11, comma 1, lett. M) e 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché delle disposizione pubblicate sul CU n. 1 stagione agonistica 2009/2010 del settore giovanile scolastico (punto 9.3 lett. C) pag. 128 in quanto hanno consentito la partecipazione delle proprie squadre giovanili ai tornei organizzati dalla US CARCOR; • US CARCOR per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4, comma 1 e 2 CGS, in relazione agli addebiti commessi dai propri predetti dirigenti; • AS REAL CESATE, ASD AMOR SPORTIVA, US AURORA CANTALUPO, USD CASTELLANZESE 1921, GS CERRO MAGGIORE CALCIO, AC GORLA MINORE, AC MAZZO 1980, AC RESCALDA ed UC SOLBIATESE per responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4, comma 1 CGS, in relazione agli addebiti commessi dai propri predetti dirigenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico di Ambrogio MORETTI Presidente della US CARCOR, Giovanni CRUGNOLA, Segretario della US CARCOR, Carlo RESTELLI Presidente della AS REAL CESATE, Pasquale VAGHI Direttore Generale della AS REAL CESATE, Patrizio GARINI Presidente ASD AMOR SPORTIVA, Marino CERIANI Presidente della US AURORA CANTALUPO, Alberto AFFETTI Presidente della USD CASTELLANZESE 1921, Gianluigi CANDIANI Presidente della GS CERRO MAGGIORE CALCIO, Umberto COLOMBO presidente dell’AC GORLA MINORE, Cesare CASATI Presidente dell’AC MAZZO 1980, Michele PAGANO Presidente della AC RESCALDA, Giuliano ALZATI Presidente della UC SOLBIATESE, nonché delle società US CARCOR, AS REAL CESATE, ASD AMOR SPORTIVA, US AURORA CANTALUPO, USD CASTELLANZESE 1921, GS CERRO MAGGIORE CALCIO, AC GORLA MINORE, AC MAZZO 1980, AC RESCALDA ed UC SOLBIATESE. Il Procuratore Federale con atto del 18.4.2011 deferiva i soggetti indicati per i seguenti fatti: • • Ambrogio MORETTI e Giovanni Crugnola rispettivamente Presidente e Segretario della US CARCOR per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione agli Artt. 11, comma 1, lett. M) e 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché delle disposizione pubblicate sul CU n. 1 stagione agonistica 2009/2010 del settore giovanile scolastico (punto 9.3 lett. C) pag. 128 in quanto organizzavano nel periodo compreso tra il 01/05/2010 ed il 29/05/2010 vari tornei riservati alle categorie giovanissimi senza la prescritta preventiva autorizzazione; • Carlo RESTELLI Presidente della AS REAL CESATE, Pasquale VAGHI Direttore Generale della AS REAL CESATE, Patrizio GARINI Presidente ASD AMOR SPORTIVA, Marino CERIANI Presidente della US AURORA CANTALUPO, Alberto AFFETTI Presidente della USD CASTELLANZESE 1921, Gianluigi CANDIANI Presidente della GS CERRO MAGGIORE CALCIO, Umberto COLOMBO presidente dell’AC GORLA MINORE, Cesare CASATI Presidente dell’AC MAZZO 1980, Michele PAGANO Presidente della AC RESCALDA, Giuliano AZZATI Presidente della UC SOLBIATESE, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione agli Artt. 11, comma 1, lett. M) e 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché delle disposizione pubblicate sul CU n. 1 stagione agonistica 2009/2010 del settore giovanile scolastico (punto 9.3 lett. C) pag. 128 in quanto hanno consentito la partecipazione delle proprie squadre giovanili ai tornei organizzati dalla US CARCOR; • US CARCOR per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4, comma 1 e 2 CGS, in relazione agli addebiti commessi dai propri predetti dirigenti; • AS REAL CESATE, ASD AMOR SPORTIVA, US AURORA CANTALUPO, USD CASTELLANZESE 1921, GS CERRO MAGGIORE CALCIO, AC GORLA MINORE, AC MAZZO 1980, AC RESCALDA ed UC SOLBIATESE per responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4, comma 1 CGS, in relazione agli addebiti commessi dai propri predetti dirigenti. • La Commissione Disciplinare, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza del 26.5.2011, il Rappresentante della Procura ed i deferiti, Carlo RESTELLI, Pasquale VAGHI, Marino CERIANI, Alberto AFFETTI, Gianluigi CANDIANI, Giuliano ALZATI e AS REAL CESATE, , US AURORA CANTALUPO, USD CASTELLANZESE 1921, GS CERRO MAGGIORE CALCIO UC SOLBIATESE, hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell’Art. 23 CGS nei seguenti termini: Carlo RESTELLI 20 giorni di inibizione, Pasquale VAGHI 20 giorni di inibizione, Marino CERIANI 20 giorni di inibizione, Alberto AFFETTI 20 giorni di inibizione, Gianluigi CANDIANI 20 giorni di inibizione, Giuliano ALZATI 20 giorni di inibizione, AS REAL CESATE ammenda di Euro 300,00, US AURORA CANTALUPO ammenda di Euro 300,00, USD CASTELLANZESE 1921 ammenda di Euro 300,00, GS CERRO MAGGIORE ammenda di Euro 300,00 e CALCIO UC SOLBIATESE ammenda di Euro 300,00. Dopo aver ascoltato gli altri deferiti presenti Giovanni Crugnola, Ambrogio Moretti e Cesare Casati i quali si riportavano a quanto dichiarato avanti il rappresentante della Procura Federale in sede di indagini, producendo dichiarazione rilasciata dal coadiutore della Parrocchia dei SS Bernardo e Giuseppe di Rescaldina, don Carlo Rossi, dove si precisava che i tornei in contestazione erano stati organizzati su propria iniziativa in virtù del “maggio sportivo” dell’Oratorio. Il Rappresentante della Procura dopo la requisitoria formulava le seguenti richieste: Paolo Gorini 1 mese di inibizione; ASD AMOR SPORTIVA Euro 500,00 di ammenda, Umberto Colombo 1 mese di inibizione, AC GORLA MINORE Euro 500,00 di ammenda; CESARE CASATI 1 mese di inibizione; AC MAZZO 1980 Euro 500,00 di ammenda; Michele Pagano 1 mese di inibizione; ASD RASCALDA Euro 500,00 di ammenda; Ambrogio MORETTI Mesi 3 di inibizione; Giovanni CRUGNOLA mesi 3 di inibizione, US CARCOR euro 1.000,00 di ammenda. La Commissione disciplinare, in applicazione del disposto di cui all’Art. 23 CGS, ritenuta congrua la sanzione concordata, ritenuto altresì che non ricorrono i presupposti per l’assoluzione, applica le seguenti sanzioni così come concordate: a Carlo RESTELLI 20 giorni di inibizione; a Pasquale VAGHI 20 giorni di inibizione; a Marino CERIANI 20 giorni di inibizione; ad Alberto AFFETTI 20 giorni di inibizione; a Gianluigi CANDIANI 20 giorni di inibizione; a Giuliano ALZATI 20 giorni di inibizione; alla società AS REAL CESATE ammenda di Euro 300,00; alla società US AURORA CANTALUPO ammenda di Euro 300,00; alla società USD CASTELLANZESE 1921 ammenda di Euro 300,00; alla società GS CERRO MAGGIORE ammenda di Euro 300,00; alla società CALCIO UC SOLBIATESE ammenda di Euro 300,00. Considerato altresì che, come ammesso dagli stessi deferiti in sede di indagini ed accertato dalla Procura Federale, la US CARCOR nelle persone del Segretario, sig. Ambrogio MORETTI e del Presidente Giovanni Crugnola organizzavano nel periodo compreso tra il 01/05/2010 ed il 29/05/2010 vari tornei riservati alle categorie giovanissimi senza aver ottenuto la prescritta preventiva autorizzazione per dimenticanza del Segretario che in quel periodo aveva problemi di salute, che al suddetto torneo hanno partecipato anche le altre società deferite le quali non hanno concordato l’applicazione della pena con il Rappresentante della Procura Federale e precisamente ASD AMOR SPORTIVA, AC GORLA MINORE, AC MAZZO 1980 ed AC RESCALDA, emerge chiaramente la responsabilità dei suddetti deferiti per le violazioni contestate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento. Alla luce della gravità dei comportamenti in questione si dovranno applicare le relative sanzioni in base agli abituali criteri adottati da Questa Commissione. PQM La Commissione disciplinare commina a Paolo Gorini 1 mese di inibizione; alla ASD AMOR SPORTIVA Euro 500,00 di ammenda, ad Umberto Colombo 1 mese di inibizione, alla AC GORLA MINORE Euro 500,00 di ammenda; a CESARE CASATI 1 mese di inibizione; a AC MAZZO 1980 Euro 500,00 di ammenda; a Michele Pagano 1 mese di inibizione; alla ASD RASCALDA Euro 500,00 di ammenda; ad Ambrogio MORETTI Mesi 2 di inibizione; a Giovanni CRUGNOLA mesi 2 di inibizione ed alla US CARCOR euro 750,00 di ammenda.
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