COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: Franco Alessandro Marzio, calciatore attualmente tesserato della S.S. SOMMESE CALCIO, Orlando Balconi, Ciro Intermite, dirigenti della medesima società, della S.S. SOMMESE calcio e della F.C. VERBANO Calcio. per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nella corrente stagione sportiva 16 gare di Campionato ed 8 gare di Coppa Italia nelle file della società S.S.SOMMESE Calcio senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; • il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 11 distinte di gare di Campionato e 7 distinte gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • il terzo il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 5 distinte di gare di Campionato e 1 distinta gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • la Società S.S. SOMMESE Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati; • la Società VERBANO Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore.
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