F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl), MARCO LEALI (Direttore Generale con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl) E DELLA SOCIETÀ FERALPISALÓ Srl ▪ (nota N°. 7741/1128pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011
(450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl), MARCO LEALI (Direttore Generale con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl) E DELLA SOCIETÀ FERALPISALÓ Srl ▪ (nota N°. 7741/1128pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
La Procura federale con atto del 19 aprile 2011 ha deferito a questa Commissione disciplinare i Sigg.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, Presidente il primo e Direttore generale con potere di rappresentanza il secondo della Società Feralpisalò Srl, contestando ad entrambi la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 85 lettera C punto IV NOIF per avere utilizzato bonifici bancari addebitati su conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di ottobre e novembre 2010. Il Deferimento è stato esteso alla Feralpisalò Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Tale Deferimento aveva tratto le mosse da una nota della CO.VI.SO.C. (Commissione Vigilanza Società di Calcio), datata 15 marzo 2011, con la quale il fatto costituente il presupposto del Deferimento di che trattasi era stato portato a conoscenza della Procura federale. Avverso siffatto Deferimento insorgono i deferiti con Memoria del 3 giugno 2011, i quali invocano l’errore scusabile che li avrebbe indotti ad effettuare il pagamento nelle forme descritte nel Deferimento e chiedono il proscioglimento ovvero, in subordine, l’irrogazione della sanzione dell’ammonizione. Deducono in particolare che la Società, con l’entrata in vigore della nuova disciplina sui conti derivati, aveva in effetto aperto un conto finalizzato ai pagamenti degli emolumenti dei tesserati, che si era affiancato ad altro conto preesistente presso lo stesso istituto di credito intestato ad essa Società, sul quale per mera disattenzione, peraltro imputata alla banca, in data 19 ottobre 2010 era stato effettuato il pagamento dell’emolumento del tesserato. Deducono altresì che la novità della norma, entrata in vigore il 1° luglio 2010, innovando una prassi consolidata, aveva ingenerato una certa difficoltà di immediata applicazione, ma che tuttavia tanto il termine di pagamento quanto le modalità di pagamento (bonifico bancario) erano stati nel caso in esame perfettamente rispettati. Alla riunione odierna, nel mentre i deferiti a mezzo del difensore di fiducia hanno insistito nell’accoglimento delle dispiegate difese, la Procura federale ha chiesto la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascun deferito. Il Deferimento è fondato. Non sembra ravvisarsi nel comportamento dei deferiti la esimente o quanto meno l’attenuante che sono state eccepite. Valga al riguardo semplicemente osservare che la disciplina introdotta dall’art. 85 lettera C paragrafo IV NOIF è entrata in vigore il 1° luglio 2010 e che il pagamento in questione è stato effettuato il 19 ottobre successivo, quando cioè il lasso di tempo trascorso avrebbe dovuto permettere il pieno rispetto della norma e la vigilanza sul suo esatto adempimento. Vanno pertanto comminate le sanzioni che conseguono alla accertata violazione, da determinarsi in via equitativa in misura inferiore al chiesto. P.Q.M.
infligge ai Sigg.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, nelle loro rispettive qualità, nonché alla Società Feralpisalò l’ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta//00) per ogni sanzionato.
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