F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (452) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERLORENZO ZANCHI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl • (nota N°. 7739/1130pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011
(452) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERLORENZO ZANCHI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl • (nota N°. 7739/1130pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).
Il deferimento
Con atto del 19.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• Zanchi Pierlorenzo, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl e Zanchi Alessandro, Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF, per aver utilizzato bonifici bancari addebitati su un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010;
• la Società AC Pavia Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro-tempore. All’inizio della riunione odierna i Signori Zanchi Pierlorenzo, Zanchi Alessandro e la Società AC Pavia Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Zanchi Pierlorenzo, Zanchi Alessandro e la Società AC Pavia Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per i Sig.ri Zanchi Pierlorenzo, Zanchi Alessandro e la Società AC Pavia Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) ciascuno; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Pierlorenzo Zanchi; ▪ ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Alessandro Zanchi; ▪ ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per la Società AC Pavia Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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