F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (460) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), FABIO DE BIAGI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl ▪ (N°. 7725/1122pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (460) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), FABIO DE BIAGI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl ▪ (N°. 7725/1122pf10-11/SP/blp del 19.4.2011). Con provvedimento del 19 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: • il Sig. Germano De Biagi, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl, il Sig. Fabio De Biagi, Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentante pro tempore della Società San Marino Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per avere utilizzato un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità di novembre 2010; • la Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di infliggere a ciascuno degli stessi la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). I motivi della decisione Dall’esame degli atti del procedimento disciplinare in questione ed in particolare a seguito della valutazione delle prove raccolte e prodotte dalla Procura federale la Commissione non può che rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, andrà accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale ai Signori Germano De Biagi e Fabio De Biagi nonché alla Società San Marino Calcio Srl sono chiaramente provate dalla documentazione versata in atti. La Società San Marino Calcio Srl, nella circostanza in oggetto, ha senza ombra di dubbio provveduto ad effettuare il pagamento delle ritenute fiscali relative alla mensilità di novembre 2010 utilizzando delle modalità differenti rispetto a quanto stabilito dall’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF. Sul punto assume efficacia probatoria decisiva il documento redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i controlli in materia, vale a dire della Deloitte & Touche, dal quale si rileva senza ombra di dubbio che la Società deferita, per il versamento delle ritenute fiscali relative alla mensilità di novembre 2010 ha utilizzato modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), punto V), servendosi di un conto corrente diverso da quello che era stato indicato in sede di ammissione al campionato di competenza. In merito alle sanzioni questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. infligge ai Signori Germano De Biagi e Fabio De Biagi, oltre che alla Società San Marino Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00) ciascuno.
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