F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (464) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (N°. 7726/1132pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (464) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (N°. 7726/1132pf10-11/SP/blp del 19.4.2011). La CO.VI.SO.C. (Commissione Vigilanza Società di Calcio) con nota del 15 marzo 2011 inviava alla Procura federale una informativa afferente la US Alessandria Calcio 1912 Srl, la quale aveva provveduto a pagare gli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità da ottobre a dicembre 2010, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 lettera C punto IV NOIF. La CO.VI.SO.C., più in particolare, aveva accertato che tali emolumenti erano stati corrisposti a mezzo di assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato in luogo del previsto bonifico bancario, nonché a mezzo di assegni bancari addebitati su di un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato. La Procura federale, preso atto di quanto sopra ed esaminata la documentazione allegata alla nota CO.VI.SO.C., in data 19 aprile 2011 deferiva a questa Commissione disciplinare il Sig. Giorgio Veltroni, quale Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della US Alessandria Calcio 1912 Srl e gli contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 85 lettera C punto IV NOIF; deferiva altresì la US Alessandria Calcio 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per condotta ascritta al suo Presidente. Alla riunione odierna innanzi questa Commissione, nel mentre la Procura federale ha chiesto l’accoglimento del Deferimento e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) tanto per il Veltroni, quanto per la US Alessandria, la Società deferita, comparsa a mezzo dei propri difensori di fiducia, ha respinto l’addebito, motivando che i pagamenti erano stati effettuati con assegni e non con bonifici perché era stata a ciò richiesta dal tesserato, il quale aveva addotto esigenze di carattere familiare, che gli imponevano di ricevere quanto gli era dovuto non con i bonifici. Il Deferimento è fondato. Premesso che la normativa NOIF qui richiamata prevede che “gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al campionato” e che il bonifico deve “essere effettuato dalla Società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”, appare certo, in quanto documentalmente provato dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC di effettuare i relativi controlli, che la US Alessandria 1912 Srl aveva corrisposto al tesserato dapprima con assegno bancario addebitato sul conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi una quota parte delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre di netti € 2.400,00 e successivamente per lo stesso titolo l’importo netto di € 1.750,00 con assegno bancario addebitato su di un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di quanto sopra descritto. Con la conseguenza che la US Alessandria 1912 Srl ha violato due volte la norma con altrettante modalità di pagamento difformi dalla norma stessa. Ragioni di equità, riconducibili al fatto che non sussistono motivi per ritenere che il pagamento non sia stato comunque effettuato nei termini per l’intero importo dovuto e che l’uso degli assegni ne consente comunque la tracciabilità, inducono questa Commissione ad applicare sanzioni inferiori al chiesto. P.Q.M. accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Giorgio Veltroni nella qualità ed alla US Alessandria Calcio 1912 Srl la ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascuno dei deferiti.
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