F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (451) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota N°. 7740/1127pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (451) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota N°. 7740/1127pf10-11/SP/blp del 19.4.2011). Il Deferimento Con atto del 19 aprile 2011, il Procurato Federale deferiva alla scrivente Commissione: - il sig. Ferruccio Capone, amministratore unico e legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl; - la Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl (d’ora in avanti, anche detta la “Società”; per rispondere: - il sig. Capone della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV delle NOIF, per aver utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza e versamenti in contanti, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario; - la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 con la quale la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato che la Società ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dall’art. 85, lettera C), punto IV delle NOIF. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva attraverso la quale hanno attestato di avere proceduto ad effettuare i pagamenti con le modalità contestate solo per ragioni di necessità e, comunque, evidenziando l’irrilevanza della misura delle somme in contestazione, concludendo per il proscioglimento e, in subordine, per l’applicazione di una sanzione minima. Alla riunione dell’10 giugno 2011 la Procura Federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 a ciascuno dei deferiti, mentre il difensore di quest’ultimi ha insistito nelle richieste già avanzate. Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dai deferiti che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive. Alla responsabilità del Sig. Capone consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Ferruccio Capone ed alla Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuno.
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