F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (459) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), ALESSANDRA BOSCHETTI (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ TERNANA CALCIO Spa • (nota N°. 7730/1126pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (459) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), ALESSANDRA BOSCHETTI (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ TERNANA CALCIO Spa • (nota N°. 7730/1126pf10-11/SP/blp del 19.4.2011). Il Deferimento Con atto del 19 aprile 2011, il Procuratore Federale deferiva alla scrivente Commissione: - il sig. Angelo Deodati, presidente e legale rappresentante della Ternana Calcio Spa; - la sig.ra Alessandra Boschetti, procuratore speciale e legale rappresentante della Ternana Calcio Spa; - la Ternana Calcio Spa. (d’ora in avanti anche detta la “Società” ovvero la “Ternana”); per rispondere: - il sig. Deodati e la sig.ra Boschetti della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Vittorio Cozzella per le mensilità di novembre e dicembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario; - la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 con la quale la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato che la Società ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti al suddetto tesserato per le mensilità di novembre e dicembre 2010 utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dall’art. 85, lettera C), punto IV delle NOIF. In particolare la Procura, su segnalazione della Co.Vi.So.C., ha rilevato che dagli accertamenti contabili effettuati dalla società di revisione Deloitte&Touch Spa, incaricata dalla FIGC di effettuare i controlli in materia, che la Ternana ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato Cozzella per le mensilità di novembre e dicembre 2010 mediante assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario. La Ternana si è costituita nel procedimento depositando memoria scaduti i termini concessi per detto adempimento. Alla riunione dell’10 giugno 2011 la Procura Federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 a ciascuno dei deferiti, mentre il difensore della Ternana ha chiesto l’applicazione della sanzione minima. Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. I motivi della decisione I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive. Alla responsabilità dei sig.ri Deodati e Boschetti consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 CGS. P.Q.M. Infligge ai Sig.ri Angelo Deodati, Alessandra Boschetti ed alla Soc. Ternana Calcio Spa l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.
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