F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (463) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl • (nota N°. 7734/1129pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011
(463) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl • (nota N°. 7734/1129pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
A seguito della nota del 15 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa, ha riscontrato nei riguardi del FC Matera Srl l'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti a propri diversi tesserati (relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF, il Procuratore Federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, Sig. Tommaso Perniola, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF. Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi del Sig. Tommaso Perniola;
- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi della Soc. FC Matera Srl.
La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Perniola e, per esso, al FC Matera Srl, sussistano inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa. Tuttavia, dai medesimi accertamenti emerge anche che il FC Matera Srl, quanto alla corresponsione delle mensilità di novembre e dicembre 2010, pur essendosi servita, quale mezzo di pagamento, di assegni bancari in luogo dei prescritti bonifici, ha, in ogni caso, utilizzato il conto dedicato. Pertanto, pur non potendosi elidere i profili di responsabilità ascritti, pur tuttavia gli stessi si connotano di minore gravità ove si consideri che le modalità di effettuazione del pagamento delle indicate mensilità ne hanno favorito la tracciabilità, con ciò essendosi in qualche modo salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla società sportiva deferita. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
Sig. Tommaso Perniola ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
Soc. FC Matera Srl ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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