F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 08 Giugno 2011 5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. TESTA LEONARDO MATRICOLA N. 2.662.843 Con rituale istanza del 15.3.2011 il calciatore Testa Leonardo, nato a Palermo il 19.11.1976, già tesserato per la A.S.D.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 08 Giugno 2011 5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. TESTA LEONARDO MATRICOLA N. 2.662.843 Con rituale istanza del 15.3.2011 il calciatore Testa Leonardo, nato a Palermo il 19.11.1976, già tesserato per la A.S.D. Carini, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione della squalifica fino al 7.5.2005 (Com. Uff. n. 54 del 10.5.2000) irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con proposta di preclusione in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 166/A del 15.5.2003), per avere posto in essere condotte violente nei confronti dell'arbitro. Nella seduta del 20.5.2011 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistenti i requisiti normativi. Si osserva, infatti, che la squalifica di anni 5 aveva esaurito i suoi effetti il 7.5.2005 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, norma, questa, che deve essere applicata in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Testa Leonardo sussistendone i presupposti.
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