COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°123 del 2/3/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D TURRIS 1944 – EBOLITANA 1925 GARA DEL 16 GENNAIO 2011:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°123 del 2/3/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D TURRIS 1944 – EBOLITANA 1925 GARA DEL 16 GENNAIO 2011: Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società TURRIS 1944; - esaminate, altresì, le controdeduzioni della società EBOLITANA 1925; osserva la società reclamante chiede sia inflitta alla società EBOLITANA 1925 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 17, I comma del C.G.S.. A sostegno del reclamo la società TURRIS 1944 fa riferimento ad una serie di episodi (in particolare a quelli verificatisi al 20° minuto del I tempo, ed al 6° minuto del II tempo) che hanno visto come protagonisti i sostenitori della squadra ospite, concludendo che detti episodi hanno influito sul regolare svolgimento della gara. La società EBOLITANA 1925, con le proprie controdeduzioni, contesta l'assunto della società reclamante facendo rilevare che se intemperanze vi erano state durante lo svolgimento della gara, esse erano ascrivibili ai sostenitori di entrambe le squadre e che, in ogni caso, la gara era stata condotta a termine in maniera regolare. Ritiene questo Giudice di dovere in via preliminare esaminare gli episodi cui entrambe le società fanno riferimento. E' pacifico in punto di fatto che la gara è stata sospesa in tre occasioni: - le prime due volte, al 20° ed al 40° del I tempo, a causa del lancio sul terreno di gioco, da parte dei sostenitori della squadra ospite, di otto bombe carta che esplodevano nei pressi del calciatore RAGNI, portiere peraltro proprio della società EBOLITANA 1925; - la terza volta, al 6° minuto del II tempo, allorquando venivano lanciate dalle opposte tifoserie e quasi simultaneamente due bombe carta che esplodevano sul terreno di gioco, una nei pressi del calciatore n. 1 (Prete) della TURRIS, l'altra all'incirca nello stesso punto in cui era esplosa la prima, provocando lo stordimento del predetto calciatore che, abbandonato il campo, veniva trasportato in ospedale per le cure del caso. Come questo Giudice ha già avuto modo di precisare nel C.U. n. 97 del 17 gennaio 2011, la quasi simultaneità dei lanci delle due bombe carta da parte delle opposte tifoserie non consente in alcun modo di stabilire con assoluta certezza quale dei due ordigni, se cioè il primo lanciato dai sostenitori della società EBOLITANA 1925, o il secondo lanciato dai sostenitori della società TURRIS 1944, abbia determinato lo stordimento del calciatore n. 1 della squadra ospitante. Al riguardo non può non rilevarsi il contrasto tra quanto riferito dall'Arbitro nel supplemento di referto e quanto invece precisato dal Commissario di Campo nel proprio rapporto. Il Direttore di gara sostiene che una delle bombe carta lanciata in campo dai tifosi ospiti aveva cagionato la caduta a terra del calciatore n. 1 della squadra ospitante. Dal rapporto del Commissario di Campo sembrerebbe che addirittura sia stata proprio la bomba carta lanciata dai tifosi della società TURRIS 1944 a determinare lo stordimento del calciatore. Infatti in detto rapporto il Commissario di Campo, dopo avere riferito che in risposta alla bomba carta lanciata dai tifosi della società EBOLITANA 1925 veniva lanciata una bomba carta "da parte tifosi TURRIS che esplodeva con fragore anche questa quasi nello stesso punto di quella lanciata dalla EBOLITANA tifosi", precisava testualmente "A questo punto il n. 1 (Prete M.) Turris posizionato quasi all'altezza del dischetto del rigore si accasciava al suolo". Come appare evidente neppure l'accurato esame delle risultanze degli atti consente di pervenire ad una conclusione certa ed univoca. Quanto poi agli altri episodi verificatisi durante lo svolgimento della gara ed al termine della stessa, essi hanno già formato oggetto di esame da parte di questo Giudice che ha avuto modo, con il succitato C.U., di evidenziare come da entrambe le tifoserie si sia fatto ricorso a gesti, cori e condotte che nulla hanno a che vedere con lo sport e con i suoi principi ispiratori e che hanno comportato la irrogazione di pesanti sanzioni a carico di entrambe le società. Sta di fatto che, comunque, il Direttore di Gara nel suo supplemento di referto, ha concluso che la gara, escludendo le sospensioni, era stata "regolarmente condotta a termine". p.q.m. delibera: - di respingere il reclamo; - di convalidare il risultato della gara del 16 gennaio 2011 TURRIS 1944 – EBOLITANA 1925 conclusasi con il punteggio 1-3; - di addebitare sul conto della società TURRIS 1944 la tassa di reclamo.
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