COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 6 FEBBRAIO 2011 ORVIETANA – PIANESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 6 FEBBRAIO 2011 ORVIETANA – PIANESE
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 114 del 9 febbraio 2011
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Orvietana
calcio;
- Rilevato che il reclamo stesso è privo di sottoscrizione;
- Ritenuto che la indicazione in calce al reclamo del solo nome e cognome del suo autore non
equivale a sottoscrizione dell’atto e non genera, pertanto, effetti giuridici, in quanto non offre la
prova della effettiva provenienza dell’atto da parte della persona qualificata ad esprimere la
volontà della società reclamante;
- Rilevato che la sottoscrizione, ai sensi dell’art.33 comma 5 CGS, è requisito essenziale per la
validità del reclamo;
P.Q.M.
Delibera:
4. Di dichiarare inammissibile il reclamo
5. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Orvietana – Pianese 3-4
6. Nulla per la tassa di reclamo.