COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 VIGEVANO – VALLEEAOSTE S.T.CRISTHOPHE
	
                
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 VIGEVANO – VALLEEAOSTE S.T.CRISTHOPHE 
 
Il Giudice Sportivo, 
 
-  sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°25 dell’ 8  settembre 2010; 
-  esaminato  il  reclamo  fatto  pervenire  a  seguito  di  tempestivo  preannuncio  dalla  Società  Valle 
Aoste  St.Christphe  e  con  il  quale  si  deduce  la  irregolare  posizione  del  calciatore  Canino 
Alessandro,  tesserato  Vigevano Calcio,  in  quanto  il medesimo  all’epoca  della  gara  risultava  in 
posizione di squalifica comminata da questo Giudice Sportivo con C.U.187 del 7 giugno 2010 
OSSERVA 
 
Il reclamo è fondato e va accolto 
Il calciatore Canino Alessandro tesserato con la società Vigevano, al momento della gara risultava, in 
effetti, squalificato  . Nel c.u. 187 del 7 giugno 2010 questo Giudice Sportivo,  infatti,   aveva  inflitto al 
calciatore,  allora  tesserato  con  la  società  Borgosesia,    una  giornata  di  squalifica  per  recidività  in 
ammonizione  in  occasione  dell’ultima  gara  dei  play  out  disputata  dalla  società  Borgosesia  nella 
passata stagione.  
Non avendo avuto, di  fatto,  la possibilita di scontare  la suddetta sanzione nella passata stagione,  il 
calciatore avrebbe dovuto scontare  la squalifica   nella prima gara ufficiale della prima squadra nella 
stagione successiva a quella dell’infrazione così come previsto dall’art 22 comma 6 del CGS.  
 
- Visto l’art 17. comma 4, lett.b) del CGS 
 
Delibera:  
1)  di accogliere  il  reclamo e, per  l’effetto di comminare alla società Vigevano  la punizione sportiva 
della perdita della gara con il punteggio di 0-3;  
2)  di non addebitare la tassa di reclamo.  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            