COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE – A.C. RIMINI 1912 GARA DEL 31 OTTOBRE 2010:
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE – A.C. RIMINI 1912   GARA DEL  31 OTTOBRE 2010: 
Il Giudice Sportivo 
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.C. RIMINI 1912"; 
esaminate le controdeduzioni inviate dalla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" 
osserva: 
la  "A.C.  RIMINI  1912"  chiede  che  alla  "POLISPORTIVA  OLYMPIA  AGNONESE"  sia  inflitta  la 
punizione sportiva della perdita della gara con  il punteggio di 0-3 per violazione di quanto previsto dal 
C.U. n.1 dell'1 luglio 2010 del Comitato Interregionale. 
A sostegno del reclamo la "A.C. RIMINI 1912" deduce: 
-  che nel corso della gara di cui all'oggetto la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" ha schierato 
in campo un numero di calciatori "giovani"  inferiore a quello previsto dal suindicato Comunicato.  In 
particolare, al 27° minuto del primo  tempo, era uscito dal  terreno di giuoco  il calciatore numero 1, 
Pezzone  Francesco,  classe  1992,  ed  era  entrato  in  sua  sostituzione  il  calciatore  numero  12, 
Zoghaib Luca, classe 1990; 
-  che  da  quel momento  non  veniva  rispettata  la  regola  stabilita  dal  Comitato  Interregionale  con  il 
Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1  luglio 2010,  regola che  impone che sin dall'inizio della gara, e per 
l'intera durata della stessa, siano schierati in campo, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori 
"giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età: 
-  uno, nato dal 1° gennaio 1990 in poi; 
-  due, nati dal 1° gennaio 1991 in poi; 
-  uno, nato dal 1° gennaio 1992 in poi. 
La "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" con le proprie controdeduzioni chiede, in via preliminare, 
che  il reclamo sia dichiarato  inammissibile per essere stato proposto da soggetto non  legittimato e per 
non essere stata la relativa tassa trasmessa entro il termine di cui all'art. 29, 8° comma, lettera b. 
Nel merito deduce che  l'episodio contestato dalla  reclamante si era verificato e sviluppato durante una 
interruzione del giuoco protrattasi per vari minuti. 
Va preliminarmente rilevata la ammissibilità del reclamo. Esso infatti risulta sottoscritto sia dal Dirigente 
Accompagnatore  Ufficiale  signor  Paoloni  Gianluca,  con  tale  qualifica  menzionato  nella  distinta 
consegnata  all'Arbitro  (distinta  recante  la  sua  firma  accanto  a  quella  del  Direttore  di  Gara)  sia  dal 
Presidente della Società signor Armati Biagio. 
Risulta pertanto pienamente rispettata la norma di cui all'art. 33, 1° e 2° comma C.G.S. 
Quanto alla questione relativa al versamento della tassa di reclamo, va detto che la società  reclamante 
ha comunque tempestivamente dato disposizioni di addebito della stessa in conto campionato come da 
documentazione  in  atti.  Tale  disposizione,  per  costante  giurisprudenza,  è  sostitutiva  del  materiale 
versamento della tassa stessa. 
Venendo ora ad esaminare la questione sollevata dalla società reclamante - questione che, vertendosi in 
tema  di  posizione  irregolare  dei  calciatori,  questo  Giudice,  anche  in  presenza  di  una  causa  di 
inammissibilità, sarebbe stato comunque  tenuto ad esaminare d'ufficio ai sensi dell'art. 29, commi 7° e 
8° lettera a) C.G.S. - rileva questo Giudice che il reclamo è fondato.  
Ed  invero,  la  circostanza di  fatto addotta dalla  "A.C. RIMINI 1912" a  sostegno del proposto  reclamo, 
quella  relativa  cioè  alla  sostituzione  da  parte  della  "POLISPORTIVA  OLYMPIA  AGNONESE"  del 
calciatore numero 1 con il calciatore numero 12, trova puntuale ed univoco riscontro nel referto arbitrale, 
nel quale si precisa che  il calciatore  (portiere) subentrante,  ricevuto  l'assenso del direttore di gara, era 
entrato nel terreno di giuoco e, percorsi circa 50 metri, si era portato nella zona di sua competenza, in tal 
modo  concretizzandosi  a  tutti gli effetti  la  sostituzione. La  regola n. 3 del  regolamento del  giuoco del 
calcio stabilisce infatti:  
-  che  il  calciatore  subentrante  può  entrare  nel  terreno  di  giuoco  solo  dopo  che  ne  sia  uscito  il 
calciatore sostituito e dopo avere ricevuto assenso da parte dell'Arbitro; 
-  che il subentrante deve entrare nel terreno di giuoco durante una interruzione di giuoco; 
-  che la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di giuoco; 
-  che il subentrante diventa calciatore e quello sostituito cessa di esserlo. 
Orbene, tutte le condizioni innanzi esposte si sono verificate nel caso che ne occupa - nessuna rilevanza 
a tal fine rivestendo la circostanza che il giuoco non fosse ripreso - con la conseguenza che, in esito alla 
sostituzione del calciatore n. 1 con il calciatore n. 12, la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" si è 
trovata ad impiegare i seguenti calciatori giovani: 
-  numero 12 ZOGHAI LUCA, classe 1990 
-  numero 3 IANNITI MATTEO, classe 1991 
-  numero 7 DE STEFANO CARMINE, classe 1992 
-  numero 8 DI LULLO PASQUALE, classe 1990; 
in  tal modo schierando  in campo un calciatore  in meno  rispetto alla  fascia di età  "nato dal 1° gennaio 
1991 in poi".  
Ne consegue che, ai sensi dell'art.29, comma 7°, e dell'art. 17, comma 5°, lettera a, del C.G.S., avendo 
la  "POLISPORTIVA  OLYMPIA  AGNONESE"  fatto  partecipare  alla  gara  un  calciatore  in  posizione 
irregolare non avendo titolo per prendervi parte, alla stessa va inflitta la punizione sportiva della perdita 
della gara con il punteggio di 0 - 3. 
P.Q.M. 
delibera:  
1)  di accogliere il reclamo; 
2)  di infliggere alla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" la punizione sportiva della perdita della 
gara  di  cui  all'oggetto  con  il  seguente punteggio:  "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE"  - 
"A.C. RIMINI 1912" 0-3; 
3)  di non addebitare la tassa di reclamo.  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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