F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (480) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl) E DELLA SOCIETÀ US GROSSETO FC Srl ▪ (nota N°. 8033/1320pf10-11/SP/blp del 26.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (480) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl) E DELLA SOCIETÀ US GROSSETO FC Srl ▪ (nota N°. 8033/1320pf10-11/SP/blp del 26.4.2011). Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: • Piero Camilli, Dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 5, comma 1, del GGS, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione delle Istituzioni federali nel loro complesso, della classe arbitrale, in particolare del Sig. Pinzani, arbitro della gara Grosseto-Siena, disputatasi il 16.4.2011 nonché per aver adombrato dubbi sull’imparzialità degli ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri; • la Società US Grosseto FC Srl per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta, per le sopraindicate violazioni addebitate al proprio dirigente e Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Piero Camilli, sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00) e 35 (trentacinque) giorni di inibizione, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00) oltre a 15 (quindici) giorni di inibizione; pena base per la Società US Grosseto Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) oltre a 15 (quindici) giorni di inibizione al Signor Piero Camilli; ▪ ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) alla Società US Grosseto FC Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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