F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MILLESI (calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl) ▪ (nota N°. 8082/986pf10-11/AM/ma del 27.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011
(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MILLESI (calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl) ▪ (nota N°. 8082/986pf10-11/AM/ma del 27.4.2011).
Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• Francesco Millesi, calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS, anche in relazione all’art. 11, comma 2 e 4, del Regolamento delle procedure arbitrali, per avere tenuto condotta contraria delle norme e degli atti federali e ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver dato adempimento entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, né successivamente alla formale costituzione in mora, al lodo arbitrale emesso in data 16.12.2010 dalla Camera arbitrale FIGC. All’inizio della riunione odierna il Sig. Francesco Millesi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Francesco Millesi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Millesi, sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) e 3 (tre) giornate di squalifica, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00) e 1 (una) giornata di squalifica]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) e 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali al Signor Francesco Millesi; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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