F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIO BENITO DOCENTE (calciatore tesserato per la Società Gela Calcio Spa) ▪ (nota N°. 8344/435pf10-11/AM/ma del 5.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011
(494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIO BENITO DOCENTE (calciatore tesserato per la Società Gela Calcio Spa) ▪ (nota N°. 8344/435pf10-11/AM/ma del 5.5.2011).
Il deferimento Con provvedimento del 5.5.2011, il Procuratore federale Vicario ha deferito innanzi questa Commissione il Sig. Docente Emilio Benito, per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e, quindi, della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo, con riferimento all’art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto federale, per aver adito l’Autorità giurisdizionale ordinaria senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio federale, così eludendo il vincolo di giustizia. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). È comparso altresì il Sig. Docente con il proprio difensore, il quale, riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dall’anagrafe federale, modello S-400, risulta che il calciatore Docente si è svincolato in data 1.7.2010, tesserandosi nuovamente in data 31.8.2010. Alla data della proposizione della denuncia (20.7.2010), dunque, il deferito non era un soggetto appartenente all’Ordinamento federale.
Ne consegue che il deferimento in esame deve essere dichiarato improcedibile. Il dispositivo Per tali motivi, dichiara improcedibile il deferimento.
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