F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Christian BINI / A.C. BORGOMANERO ( 27/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Christian BINI / A.C. BORGOMANERO
( 27/01 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio TRAMONTANO
Con ricorso del 27/07/2010 , l’avv. Enrico Crocetti Bernardi legale dell’allenatore di Base Christian
BINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché
venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da
parte della A.C. Borgomanero il pagamento di €. 5.500,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi
fino all’effettivo soddisfo, le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale e per l’assistenza
professionale della presente controversia.
Nel ricorso il legale rappresentante dell’allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata
del 29/08/2010, la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso
annuo di €. 11.500,00 , con pagamento in dieci ratei di €. 1.150,00 cadauno con inizio il 10/09/2009
e fino al 10/06/2010, per lo svolgimento dell’attività di allenatore della 1^ squadra partecipante al
campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della L.N.D.-F.I.G.C.,
allegava la richiesta di emissione tessera di tecnico, accordo “tipo” ed originale cedolino della
raccomandata a/r, inviata al sodalizio.
Il C. R. Piemonte Valle d’Aosta della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio
Arbitrale, datata 23/09/2010, ha comunicato l’avvenuto deposito dell’accordo sottoscritto dalle parti
nonché il tesseramento del ricorrente con la A.C. Borgomanero per la stagione sportiva 2009/10,
datato 28/08/2009, quale allenatore responsabile della 1° squadra A.C. Borgomanero, partecipante
al Campionato di Eccellenza, in data 15/09/2009.
Con raccomandata del 16/09/2010, il Segretario di questo Collegio Arbitrale, inviata la A.C.
Borgomanero alla presentazione di eventuali controdeduzioni e documentazioni ed all’allenatore, le
eventuali osservazioni.
La società convenuta, con raccomandata del 28/09/2010, a firma del Presidente Sandro Lazzaroni,
nel prendere atto della vertenza promossa dall’allenatore Cristian Bini, ha comunicato che:
a- per la stagione sportiva 2009/2010 la gestione sportiva della società era affidata
al sig. Alberto Boggio, oggi resosi irreperibile;
b- ad oggi risulta mancante tutta la documentazione relativa alla stagione passata;
c- le firme apposte sul tesseramento e sull’accordo sono disconosciute dal sig.
Osvaldo Ferrari;
d- a tutela della società e dei tesserati della stagione passata siamo intenzionati
senza ulteriore indugio a sporgere denuncia alle autorità competenti per la
sottrazione della documentazione e dei comportamenti irregolari messi in atto;
e- risultano firmate per accettazione dal sig. Christian Bini ricevute per rimborsi
annuali complessivi nel limite di € 7.500,00;
f- per la stagione sportiva 2009/2010 risultano pagate al ricorrente rimborsi spese
per € 7.050,00 come dimostrato dalle contabili riepilogative dei bonifici allegati
e che, pertanto, nulla risulta dovuto al sig. Bini in quanto già liquidato delle spese
per € 7.050,00 o in subordine la riduzione della pretesa nei limiti di € 450,00=,
somma mancante al raggiungimento dei 7.500,00.
Il Presidente conclude riservandosi di fornire la documentazione ad oggi mancante e la possibilità di
essere presente in udienza al fine di una ricostruzione che possa consentire al Collegio il giusto
giudizio.
L’allenatore, per il tramite del suo legale avv. Enrico Crocetti Bernardi, contro deduce a quanto
affermato dal Presidente della A.C. Borgomanero, contestando il loro contenuto ed, in particolare,
la mancata dimostrazione delle quietanze dei pagamenti effettuati a fronte degli impegni derivanti
dal contratto sottoscritto dalle parti. Continua affermando che le quietanze prodotte non risultano
firmate ed alcune sono addirittura in bianco e che, pertanto, non hanno alcun valore probatorio.
Ancora, che per solo diligenza e professionalità il ricorrente dichiara di aver incassato € 6.300,00
con pagamenti effettuati con notevole ritardo rispetto alle rate indicate in contratto e, cioè, € 500,00,
€ 1.000,00, € 1.500,00, 1.500,00, € 1.500,00, € 300,00, per un totale di € 6.300,00 a fronte del
premio di € 11.500,00 sono stati versati € 6.300,00, il saldo è di € 5.200,00 e, pertanto, la domanda
viene ridotta di € 300,00 rispetto alla domanda iniziale. A tale somma dovranno aggiungersi
interessi, rivalutazione monetaria, nonché la condanna alle spese per il funzionamento del Collegio
Arbitrale e per l’assistenza professionale del legale.
Il Presidente della società convenuta, con raccomandata 4/12/2010, ha fatto pervenire integrazioni
alle osservazioni del 28/079/2010, e, in particolare, nel ribadire quanto già affermato in precedenza,
ha comunicato che il contratto risulta nullo, tutt’al più annullabile d’ufficio e, comunque, irregolare
in quanto riporta la data del 29/08/2010, successiva alla stagione sportiva oggetto del contendere;
inoltre, vi sono abrasioni e cancellature posticce riguardanti gli importi, cancellati e riscritti in un
secondo momento, oltre a diversi tipi di scrittura e colore d’inchiostro, nella firma e nella data, che
il sig. Bini ha firmato per accettazione ricevute, in data 16/09/2009 e 24/09/2009, per rimborsi
annuali complessivi nei limiti dei 7.500,00, e che per la stagione sportiva 2009/2010 in qualità di
allenatore risultano pagate al sig. Bini rimborsi spese per € 7.050,00 come dimostrato dalle contabili
riepilogative dei bonifici e pagamenti bancari allegati e, cioè:
1- 16/09/2009 € 500,00;
2- 24/09/2009 € 1.000,00;
3- 30/11/2009 € 1.500,00;
4- 23/10/2009 € 1.500,00;
5- 04/01/2010 € 1.800,00;
6- 26/02/2010 € 750,00; pertanto, nulla risulta dovuto al sig. Bini in quanto
liquidato delle spese per € 7.050,00 o in subordine la riduzione della pretesa nei
limiti di € 450.00, somma mancante alla cifra di € 7.500,00
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore
è meritevole di accoglimento.
La Società, circa le affermazioni di quietanze e ricevute sottoscritte dal ricorrente non ha dato prova
di ciò, inoltre, riguardo al contratto sottoscritto dalle parti il 29/08/2010, regolarmente depositato
presso il competente Comitato Regionale della L.N.D., in data 15/09/2009, non appare manomesso
sia nelle cifre, nella forma e nella sottoscrizione e che è da ritenere un mero errore materiale l’aver
scritto “2010” e non “2009”, così come viene ampiamente dimostrato dall’acquisizione della copia
del contratto deposito presso il Comitato di appartenenza e dalla data di sottoscrizione della
richiesta di emissione tessera, 28/08/2009.
Al ricorrente Bini spettano € 5.200,00 quale differenza tra l’importo pattuito in contratto, €
11.500,00 ed € 6.300,00 percepiti, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati per un
totale di € 5.240,00.
Nulla è dovuto per la invocata rivalutazione monetaria in difetto di prova per del relativo danno,
nonché per le spese legali, come da costante orientamento di questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Borgomanero di
corrispondere all’allenatore Christian Bini la somma di €. 5.200,00 a saldo di quanto pattuito per la
stagione sportiva 2009/2010 oltre ad €. 40,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di
€. 5.240,00.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno, nonché per le spese legali, come da costante orientamento di questo Collegio.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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