F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Alessandro BERTOLINI / U.S.D. CIRIE’CALCIO ( 44/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Alessandro BERTOLINI / U.S.D. CIRIE’CALCIO
( 44/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 14 settembre 2010 l’allenatore di Base Alessandro Bertolini ha adito a questo
Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società U.S.D. Ciriè Calcio il pagamento
della somma di €. 3.000,00 relativa alle rate non percepite del mese di dicembre 2009 e gennaio,
febbraio e marzo 2010 oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla
svalutazione monetaria.
A conferma della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società in data
16 agosto 2009 nel quale viene stabilito che per la conduzione tecnica della sua prima squadra,
partecipante al campionato regionale piemontese di Eccellenza, la U.S.D.Ciriè Calcio riconosce al
signor Bertolini un premio di tesseramento di € 7.5000,00 da pagarsi in 10 rate mensili da €.750,00
a partire dal mese di settembre 2009 al giugno 2010.
Comunica di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 16 marzo 2010.
Al ricorso vengono anche allegati: copia della lettera inviata dalla società di preso atto delle sue
dimissioni, copia della ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato
alla controparte.
In data 26 ottobre 2010 la segreteria del Collegio richiede al Comitato Regionale Piemonte
l’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo unitamente a
documentazione relativa alle dimissioni del tecnico.
La società U.S.D. Ciriè Calcio regolarmente invitata dal Segretario del Collegio, con raccomandata
del 30 settembre 2010, a fornire le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio pertanto presa visione della documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Alessandro Bertolini e obbliga la società
U.S.D. Ciriè Calcio al pagamento a suo favore di €.3.000,00 a saldo delle 4 rate del premio di
tesseramento non percepite e di €.24,000 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €
3.024,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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