F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Angelo PARENTE / ASD FC TIRIOLO-MARTELLETTO ( 50/01 ) ARBITRI: Sig. Cesare DOBICI e Sig. Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Angelo PARENTE / ASD FC TIRIOLO-MARTELLETTO ( 50/01 ) ARBITRI: Sig. Cesare DOBICI e Sig. Domenico CARRETTA Con ricorso del 5 agosto 2010 l’allenatore dilettante signor Angelo Parente, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la ASD FC Tiriolo-Martelletto nella stagione sportiva 2009/2010 come allenatore del Settore Giovanile partecipante al Campionato di Promozione Calabrese, Girone A. Nel ricorso l’allenatore precisa che in data 18 settembre 2009, con regolare scrittura privata, regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Calabria, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di € 3.000,00 (tremila/00) da pagarsi in quattro rate mensili ciascuna di € 750,00 (settecentocinquanta/00) che scadevano ciascuna il 31 ottobre, il 31 dicembre 2009, il 28 febbraio ed il 30 aprile 2010. Con il reclamo in esame, il signor Angelo Parente chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD FC Tiriolo-Martelletto di corrispondergli l’intero importo di € 3.000,00 (tremila/00) corrispondente all’intero premio di tesseramento concordato e non pagato nei termini delle quattro rate scadute oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La Società convenuta, regolarmente invitata a contro dedurre con Raccomandata del 26 ottobre 2010 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, riconosce di essere debitrice nei confronti del signor Parente solo di € 100,00 (cento/00) corrispondenti alla differenza tra quanto concordato nell’accordo economico e quanto già corrisposto all’allenatore tramite due assegni per complessivi € 2.900,00 (duemilanovecento/00). Afferma la Società, infatti, che “in data 30/11/2009 ha consegnato al ricorrente l’assegno N°8000 574 116-2 di € 1.400 ed altro assegno N°8000 574 116-3 di € 1.500,00 datato 30/01/2010 entrambi regolarmente incassati”. La società fa presente inoltre che l’allenatore “dal mese di gennaio 2010 non è più venuto ad allenare la squadra under 18 di questa società” e che tale circostanza non è stata fatta presente, agli organi competenti, in quanto l’interessato era stato già pagato e quindi nulla si poteva fare per la mancata prestazione. A riprova dei pagamenti effettuati la ASD FC Tiriolo-Martelletto allega copia delle matrici degli assegni sopra richiamati sulle quali sono riportati il nominativo dell’allenatore, l’importo e la data di emissione. La società allega altresì due moduli della Banca Nazionale del Lavoro da cui si evince esclusivamente la data di incasso dei predetti titoli ma non viene evidenziato il beneficiario. Con una raccomandata dell’8 novembre 2010 il signor Parente contro deduce a sua volta confermando di aver ricevuto i due assegni richiamati dalla società ma che gli stessi “si riferiscono a sospesi, rimborsi spese extra sostenute e dovute allo scrivente in relazione alla stagione precedente e che comunque afferiscono a rapporti che non attengono all’oggetto del contendere”. Quanto detto verrebbe confermato dalla mancata osservanza delle scadenze previste ed infatti sarebbe stato saldato al 99% di quanto dovutogli complessivamente a gennaio 2010 quando l’ultima scadenza era prevista per il 30 aprile 2010. Nella lettera oltre ad ulteriori considerazioni di scarso valore probatorio il signor Parente conferma quanto richiesto nel ricorso introduttivo inserendo anche una nuova richiesta relativa al rimborso spese di viaggio quantificabili in € 1.920,00 (millenovecentoventi/00). Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che: - non è stato provato dalla ASD FC Tiriolo-Martelletto che i due assegni consegnati ed incassati dal signor Parente si riferivano alla stagione sportiva 2009/2010 considerate anche le date di emissione e di incasso riportate sui titoli stessi; - la Società ha riconosciuto un suo debito nei confronti dell’allenatore, anche se di soli 100,00 euro; - appare inverosimile che nel gennaio 2010 la società abbia già pagato quasi tutto quanto dovuto all’allenatore (99%) per la stagione sportiva 2009/2010; - la stessa Società non ha ritenuto di contro dedurre a quanto affermato dal signor Parente con riferimento ai motivi per cui erano stati emessi gli assegni per complessivi € 2.900,00 (duemilanovecento); ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della ASD FC Tiriolo-Martelletto di corrispondere all’allenatore signor Angelo Parente la complessiva somma di € 3.025,00 (tremilaventicinque/00) così composta: quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) importo relativo a quanto dovuto per il premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010 e quanto ad € 25,00 (venticinque/00) per gli interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Non può essere presa in considerazione la successiva richiesta di rimborso delle spese di viaggio in quanto le stesse non sono state sufficientemente documentate e calcolate. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it