F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Giuseppe LA BIANCA / A.S. CITTA’ DI BAGHERIA ( 52/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Giuseppe LA BIANCA / A.S. CITTA’ DI BAGHERIA ( 52/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 29/09/2010, l’avv. Pietro Alosi legale dell’allenatore di Base Giuseppe LA BIANCA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S. Città di Bagheria il pagamento di €. 6.050,00, oltre agli interessi maturati e maturandi e spese legali. Nel ricorso il legale rappresentante dell’allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 30/07/2009, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 11.500,00 , da pagarsi in 10 ratei di €. 1.150,00 aventi tutti la scadenza al 30 di mese, tranne per quello di febbraio la cui scadenza era fissata al giorno 28, a partire da agosto 2009 e fino al 30 maggio 2010, oltre al rimborso spese di viaggi. E’ stato allegato anche copia di richiesta emissione tessera da tecnico per la stagione sportiva 2009/2010. Ancora, è stato precisato che l’attività è stata svolta fino alla fine del campionato e che il ricorrente è rimasto creditore dell’importo di € 6.050.00. Dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D., è risultato che il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate è stato regolarmente depositato. La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 26/10/2010, a produrre eventuali controdeduzioni e documenti circa la questione insorta con il ricorrente, nulla ha fatto pervenire. In ordine ai fatti sopra descritti appare evidente che il ricorso è meritevole di accoglimento. Vanno riconosciuti all’allenatore Giuseppe La Bianca € 6.050,00 a saldo delle sue spettanze oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.080,00. Nulla spetta, invece, per spese legali per consolidato orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Citta di Bagheria di corrispondere all’allenatore Giuseppe La Bianca la somma di €. 6.050,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad €. 30,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 6.080,00. Nulla è dovuto per le spese legali, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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