F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Daniele COCCIOLI / ASD US ERCHIE ( 56/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Daniele COCCIOLI / ASD US ERCHIE
( 56/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Roberto SANTANIELLO
L’allenatore di Base Daniele Coccioli in data 12 ottobre 2010 si rivolge a questo Collegio Arbitrale
lamentando il mancato pagamento da parte della società U.S.Erchie di €.1.000,00 a saldo di quanto
pattuito nell’accordo economico stipulato in data 13 settembre 2009 e sottoscritto dalle parti.
Richiede inoltre gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione
monetaria.
Al ricorso viene allegata,oltre a copia della ricevuta della raccomandata attestante l’invio alla
controparte del presente reclamo, copia dell’accordo economico con il quale la società,
nell’assumere il tecnico quale allenatore della sua squadra Juniores, si impegna a corrispondergli un
premio di tesseramento di € 3.000,00 così ripartito: €.2.000,00 da versarsi come acconto anticipato
alla firma del contratto, €.500,00 al 31 dicembre 2009 e 2 rate da €.250 alla fine dei mesi di marzo e
maggio 2010.
Il ricorrente dichiara di aver ricevuto solamente l’acconto stabilito di €.2000,00 e di rimanere
pertanto creditore dalla U.S.Erchie della somma di €.1.000,00 relativa alle altre rate concordate.
Il Comitato Regionale Umbria su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale dell’avvenuto o
meno deposito del contratto risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo.
In data 28 ottobre 2010 la Segreteria di questo Collegio invita la società U.S.Erchie a presentare le
proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
La società con raccomandata dell’11 novembre 2010 invia le proprie osservazioni e pur non
disconoscendo la validità del contratto fa presente l’assurdità della richiesta del tecnico in quanto la
sua opera di allenatore in seno alla società ha avuto la durata di poco meno di un mese.
Dichiara che trascorso tale periodo il Coccioli,dopo aver comunicato verbalmente le proprie
dimissioni,non si era più presentato a svolgere il compito per il quale era stato assunto.
Pur riconoscendo l’errore commesso dalla società di non aver provveduto a farsi mandare dal
tecnico una rinuncia scritta, ritiene tuttavia che la cifra di €.2.000,00 incassata dall’allenatore come
anticipo sia più che sufficiente a compensare il suo lavoro durato una quindicina di giorni.
Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,giudica il ricorso meritevole di accoglimento.
Ritiene infatti che la società U.S.Erchie nelle sue controdeduzioni non ha prodotto alcun documento
scritto attestante il comportamento del tecnico tale da avvalorare il suo volontario e precoce
abbandono delle sue funzioni di allenatore.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S.Erchie al pagamento a favore
dell’allenatore Daniele Coccioli della somma di € 1.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di
€ 7,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 1.007,00 oltre agli
interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di
questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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