F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Mauro PONSANESI / U.S. AURORA URURI ( 59/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Mauro PONSANESI / U.S. AURORA URURI
( 59/01 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 19 ottobre 2010 il signor Mauro Ponsanesi allenatore dilettante della prima squadra
della U.S. Aurora Ururi, militante nel campionato di Eccellenza del Comitatto Regionale Molise ha
adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore per la
predetta società nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare accordo economico dell’11 gennaio 2010, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un “premio di tesseramento massimo lordo di
Euro 2.000 da intendersi come di seguito:
2a) un importo di 1.000 Euro quali compenso tecnico
2b) un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della
benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il
campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per
ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Il tutto per un
ammontare di Euro 1.000”.
Con il reclamo in esame, il signor Ponsanesi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.
Aurora Ururi di corrispondergli l’intero importo di € 2.000,00 (duemila/00) non corrisposto oltre
agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il signor Ponsanesi allega
inoltre un dettagliato calcolo del rimborso delle spese sostenute per un ammontare di € 1.488,00.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 3 novembre 2010 ha invitato la U.S. Aurora Ururi
a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Con raccomandata del 13 novembre 2010 il Presidente della U.S. Aurora Ururi signor Giovanni Di
Lullo, quale rappresentante legale società, evidenzia che:
la società ha effettuato i pagamenti in contanti in più tranches su richiesta dell’allenatore e
“fidandosi della persona sulla base di pregressi rapporti anche calcistici (ex giocatore
dell’Aurora Ururi) e di estrema fiducia”. Pagamenti di cui è ancora in attesa di ricevere la
relativa ricevuta;
nel febbraio 2010 è stato effettuato un primo pagamento di € 500,00 a titolo di compenso tecnico
consegnatogli “brevi manu” pagamento effettuato da due dirigenti della società alla presenza di
una terza persona estranea alla società;
i medesimi dirigenti alla presenza di un’altra persona sempre estranea alla società a marzo 2010
hanno fatto un ulteriore pagamento di € 500,00, sempre a titolo di compenso tecnico;
“il saldo del rimborso spese pari a euro 800 (ridotto rispetto ai 1000 euro fino al 31 maggio 2010,
essendosi concluso il rapporto a fine aprile 2010) è stato consegnato al signor Ponsanesi dal
sottoscritto personalmente, a maggio 2010, alla presenza di mia moglie”;
Il conteggio del rimborso spese allegato al ricorso è frutto di malafede perché il rapporto è durato
tre mesi e mezzo contro i cinque previsti ed inoltre le effettive presenze settimanali per gli
allenamenti erano inferiori a quelle calcolate;
Tutta la vicenda trae origine dalla mancata riconferma del signor Ponsanesi alla guida della
squadra nella stagione sportiva in corso;
Appare strano che durante il rapporto l’allenatore non abbia mai reclamato alcun pagamento di
quanto a suo dire dovutogli.
Il Presidente della società chiede di essere sentito personalmente ed eventualmente di far
testimoniare le persone che hanno effettuato i pagamenti o che vi abbiano assistito.
Il Comitato Regionale Molise , su richiesta del 30 novembre 2010 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 2 dicembre successivo ha trasmesso copia del contratto, regolarmente
depositato e nel contempo ha evidenziato che tra i soggetti in questione non era mai stata inoltrata
richiesta di tesseramento.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:
la società non è stata in grado di provare documentalmente gli avvenuti pagamenti effettuati al
signor Mauro Ponsanesi;
all’allenatore spettano gli importi indicati nell’accordo economico indipendentemente dalla durata
del rapporto in quanto il rimborso spese è stato individuato forfetariamente e non in base alle
effettive presenze e/o alla distanza chilometrica tra la sua abitazione ed il campo sportivo;
la medesima considerazione deve essere applicata al calcolo effettuato dall’allenatore che
individuava le spese sostenute in € 1.488,00;
ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo U.S. Aurora Ururi di corrispondere all’allenatore
signor Mauro Ponsanesi la complessiva somma di € 2.030,00 (Duemilatrenta/00) relativa quanto ad
€ 2.000,00 (duemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 30,00
(trenta/00) per interessi equitativamente calcolati.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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